Il 5x1000 è una quota dell'imposta IRPEF (per l'esattezza, il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), che lo Stato italiano distribuisce tra enti che svolgono attività socialmente rilevanti.

A differenza di quanto avviene per l’8 per mille – una misura spesso considerata analoga, che contribuisce al sostentamento di attività di rilievo sociale e culturale dello Stato italiano o di una confessione religiosa ed è ridistribuita a livello percentuale tra tutti i destinatari – è erogabile solo su base volontaria: il contribuente cioè deve esplicitamente riportare nella propria Dichiarazione dei Redditi il codice fiscale dell’ente che intende sostenere.

L’attribuzione del 5 per mille non richiede al contribuente nessun esborso aggiuntivo, in quanto le cifre da donare sono scorporate dall’IRPEF a debito già dovuta.

Il 5 per mille è quindi una modalità semplice e diretta attraverso la quale, con pochi dati, possiamo dare una mano alle cause che ci stanno più a cuore. 

Ricordiamo che il CSV offre alle organizzazioni del Terzo Settore un Servizio di consulenza per l’iscrizione e la gestione del 5 per mille a cura del dott. Commercialista Giuseppe Raffone.

Il servizio è gratuito per le organizzazioni di volontariato; è previsto un costo calmierato per gli atri ets (vedi https://www.csvassovoce.it/public/Regolamento_accesso_servizi_ASSOVOCE.pdf).

Le consulenze possono essere richieste chiamando il numero telefonico 0823/326981.

 

A chi è possibile donare il 5 per mille?

‣ Enti ed organizzazioni di volontariato, di cui fanno parte le ONLUS, cioè Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali, le ONG, cioè organizzazioni non governative riconosciute ed iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti o accordi, le associazioni di promozione sociale, le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano, per esempio, nei settori riguardanti l’assistenza socio-sanitaria, l’istruzione, la beneficenza, la formazione, la tutela del patrimonio storico e artistico, ecc..

Con la riforma del Terzo Settore (l. 117/17) rientreranno in questa categoria tutti gli Enti del Terzo Settore.

‣ Enti della ricerca scientifica e dell’università cioè tutti quegli enti che si occupano di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze (biologia, tecnologia, fisica, matematica, ecc.)

‣ Enti della ricerca sanitaria, cioè tutti quegli enti che svolgono attività di ricerca nel campo della medicina, per esempio per la cura di malattie come il cancro o malattie rare

‣ Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, che possono essere, per esempio, di assistenza ad anziani, disabili, bambini, ecc.

‣ Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, che offrono occasioni di praticare gli sport più diversi a tutte le fasce d’età della popolazione

Come iscriversi alle liste del 5 per mille?

Gli enti devono iscriversi a seconda dell’ambito finanziato dal 5 per mille a cui fanno riferimento (Volontariato e Onlus; ricerca scientifica e universitaria; ricerca sanitaria; Associazioni Sportive Dilettantistiche; attività sociali del comune di residenza; attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; enti gestori aree protette). Ogni ambito ha un proprio registro e un Ministero di competenza.

Per gli ETS gli organi competenti sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Agenzia delle Entrate.

Annualmente – di solito verso la fine di marzo – l’Agenzia delle Entrate pubblica un apposito avviso, della durata di circa 40 giorni (la scadenza è di solito attorno al 7 maggio).

L’iscrizione è unica: ogni anno l’ente già presente negli elenchi dovrà limitarsi a confermare entro la fine di giugno la persistenza dei requisiti o, viceversa, comunicare eventuali cambiamenti.

Le cifre ricevute vanno rendicontate?

L’obbligo di rendicontazione del 5×1000 è stato introdotto dalla legge finanziaria del 2008 e poi confermato dal d.p.c.m. del 23 aprile 2010 le cui misure, recepite dal D.L. 40/2010, sono attualmente in vigore.

La rendicontazione del cinque per mille è obbligatoria per tutti gli Enti a prescindere dalla lista cui sono iscritti e generalmente segue gli stessi principi. Si richiede un rendiconto che descriva l’uso delle somme ricevute e nella stesura di una relazione illustrativa che approfondisca le attività svolte. Tali documenti devono contenere anche indicazione dell’eventuale accantonamento della somma percepita o di una sua parte. L’ente deve provvedere alla rendicontazione entro un anno dall’incasso; gli enti che hanno percepito più di 20.000 euro sono tenuti a inviare entro il tredicesimo mese dall’incasso il rendiconto all’amministrazione erogatrice.

 

Elenchi completi di beneficiari e iscritti

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/archivio/archivio-5permille

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