È fissato al 30 giugno 2021 l’obbligo di pubblicazione del rendiconto dei contributi pubblici per gli Enti del Terzo Settore che nel corso dell’anno precedente (il 2020) hanno ricevuto contributi superiori ai 10.000€ totali da enti pubblici.
I soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus
L’adempimento è stato introdotto con la Legge 124 del 2017, successivamente modificata dal Decreto Crescita convertito nella Legge n°58 del 28 giugno 2019 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151). Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalla circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
L’obbligo in questione si applica anche alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” pari o superiori a 10.000 euro, da parte:
- delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, c.2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- dei soggetti di cui all’art.2-bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, quali enti pubblici economici e ordini professionali; società controllate da PA; società in partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro.
Come chiarito dalla circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attività a favore degli stranieri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che dovranno seguire le modalità descritte in questo articolo) sono tenute ad adempiere all’obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società (dar conto dei vantaggi conseguiti nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato).
Per quanto attiene all'arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire, va utilizzato il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere inoltre ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.
Quali informazioni vanno pubblicate?
Prendendo come riferimento la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, vanno pubblicate:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (es. la propria associazione);
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate).
Come chiarito dalla circolare n. 6 del 25 giugno 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, non è necessario pubblicare i contributi relativi al cinque per mille.
Dove pubblicarle
Le informazioni devono essere pubblicate sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico: in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo. Ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.
A quali sanzioni si va incontro
A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
In che modo il CSV ASSO.VO.CE. supporta gli ETS nell’adempimento
Gli enti che incontrano difficoltà o vogliono essere accompagnati nella realizzazione dell’adempimento possono richiedere una consulenza con il consulente fiscale del CSV ASSO.VO.CE. contattando la segreteria all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonando al numero 0823 326981.
Le ODV che fossero sprovviste di un sito web o di analoga piattaforma digitale possono richiedere la pubblicazione delle informazioni sulla Banca dati del Volontariato (https://bancadati.csvassovoce.it/) del CSV ASSO.VO.CE., inviando la documentazione da pubblicare all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e indicando in oggetto: “Pubblicazione dei contributi pubblici percepiti sulla Banca Dati del CSV”