Nuovi chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali confermano le indicazioni fornite dal CSV Asso.Vo.Ce.
Facendo seguito alla nota prot. n. 29 dell’11 gennaio u.s., l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito ulteriori chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione in oggetto, anche in considerazione di alcuni quesiti recentemente sollevati.
I chiarimenti, al fine di semplificarne la lettura, sono riportati sotto forma di FAQ.
Si riporta di seguito la FAQ n°1 che interessa gli ETS:
- Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
Come anticipato dal CSV Asso.Vo.Ce., in seguito ad interlocuzioni con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, gli Enti del terzo settore che svolgono – anche in via marginale – attività commerciali dovranno seguire le indicazioni fornite attraverso la richiamata nota e riprese da un articolo del Centro di servizio per il volontariato della provincia di Caserta pubblicato in data 14 gennaio.
Per approfondimenti
Nota n°29 del 11 gennaio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
FAQ – Ulteriori chiarimenti