Fino al 4 febbraio è possibile partecipare all’Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza covid-19 emanato dall’Agenzia della coesione territoriale.

A seguito delle interlocuzioni tra l’Agenzia della coesione territoriale e il Ministero del Lavoro, si è provveduto ad una modifica della piattaforma informatica che, dal 27 gennaio 2022, consente anche agli ETS che hanno avuto nel corso del 2020 entrate superiori all’anno 2019 di caricare comunque l’istanza.

L’eventuale punteggio basso non preclude, infatti, l’erogazione del contributo considerato che esso viene riconosciuto anche in base al requisito relativo al numero degli associati.

Sono state inoltre pubblicate le FAQ relative all’avviso.

Soggetti beneficiari e attività di interesse generale considerate

Possono accedere al contributo le seguenti categorie di Enti, operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto:

  • Organizzazioni di volontariato con sede operativa in una delle regioni indicate dal presente avviso che, alla data di pubblicazione dello stesso, risultino iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991 , n. 266;
  • Associazioni di promozione sociale con sede operativa in una delle regioni indicate dal presente avviso che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nei registri nazionale, regionali previsti dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • Organizzazioni non lucrati ve di utilità sociale di cui all'articolo l O del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 con sede operativa in una delle regioni indicate dal presente avviso che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nella relativa anagrafe.

Scopo dell’Avviso è sostenere gli Enti del Terzo settore impegnati nel fronteggiare l’emergenza COVID 19 che svolgono almeno una delle seguenti attività di interesse generale previste dal codice del Terzo settore:

  • interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili (lettera a);
  • prestazioni socio-sanitarie (lettera c);
  • educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d)
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (lettera e)
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
  • servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m);
  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora (lettera p);
  • alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
  • agricoltura sociale (lettera s);
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t)
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (lettera u);
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale (lettera w);
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).

La presentazione dell’istanza e l’erogazione dei contributi

I soggetti richiedenti sono valutati sulla base delle attività svolte nel contesto dell’emergenza sanitaria COVID-19, della differenza tra le entrate di bilancio del 2020 e 2019 risultanti dai consuntivi approvati e dal numero degli associati regolarmente iscritti, con un importo massimo finanziabile pari a 10.000 euro.

Il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato attraverso la piattaforma elettronica sulla base della pesatura dei due criteri (finanziario e numero associati). Per presentare la domanda sarà quindi necessario inserire il valore delle Entrate 2019 e 2020, nonché il numero di associati al 20 dicembre 2021

I contributi agli Enti destinatari saranno erogati con procedura semplificata previa verifica di regolarità anche in materia contributiva e fiscale.

La piattaforma informatica predisposta in collaborazione con il Ministero del Lavoro consente la presentazione, valutazione, liquidazione e controllo in itinere ed ex post dei contributi concessi.

Ogni Ente può presentare una sola istanza di contributo indipendente dal numero di sedi presenti nelle Regioni.

La chiusura del bando è alle ore 23.59 del 4 febbraio 2022.

Gli ETS possono presentare l’istanza per la richiesta di contributo tramite la piattaforma elettronica “ETS Fondo Sviluppo e Coesione” disponibile collegandosi al portale Servizi Lavoro tramite il link https://servizi.lavoro.gov.it e seguendo le indicazioni fornite nel Manuale utente (allegato all’Avviso) disponibile sul sito www.lavoro.gov.it. Il rappresentante legale dell’ente interessato dovrà accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE.

NB. Per presentare istanza di contributo è necessario solo compilare il form on line, senza allegare alcuna documentazione

Controlli e rendicontazione del contributo

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia per la Coesione Territoriale effettua controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 rilasciate dai soggetti che beneficiano del sostegno.

La documentazione giustificativa di spesa, relativa ai pagamenti effettivamente sostenuti nel periodo 31/1/2020-31/12/2021, deve essere conservata dall’ETS per renderla disponibile alle Amministrazioni competenti in caso di controlli fino a cinque anni successivi alla data di presentazione dell’istanza.

Sono rendicontabili:

  • spese di gestione immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività, ecc.);
  • spese per igienizzazione/acquisto DPI /attuazione misure di contrasto alla diffusione del Covid-19;
  • spese per acquisto di beni/attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 516,46 IVA ESCLUSA, a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività. Si specifica che i beni che superano il valore massimo unitario non possono essere presentati a rendicontazione, nemmeno per la quota parte di 516,46 euro;
  • spese acquisizione beni di consumo e servizi;
  • spese di personale, esclusivamente riferite alle attività di interesse generale riportate nel bando.

Per quanto riguarda il pagamento dei rimborsi spese ai volontari, deve essere giustificato o da bonifico o da ricevuta, emessa dall’ETS, datata e controfirmata dal volontario. Si ricorda che i rimborsi spese per le attività prestate dai volontari possono essere attestati con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione.

In riferimento all’Avviso, vige il “divieto di doppio finanziamento”: un costo sostenuto per un bene servizio non può essere oggetto di doppio finanziamento a valere su risorse pubbliche.

Per maggiori informazioni

Consulta l ‘Avviso

Visita la sezione dedicata sul sito dell’Agenzia della coesione territoriale

Consulta il manuale utente (sostituisce il manuale pubblicato in data 22 dicembre 2021)

FAQ  – pubblicate il 13 gennaio 2022 (pdf)

FAQ – versione del 21 gennaio, pubblicate il 24 gennaio 2022 (pdf)