È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018 il D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 recante modifiche ed integrazioni del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017).
Il decreto correttivo del Codice del Terzo settore evidenzia, fra le novità, la reintroduzione, per le organizzazioni di volontariato dell’esenzione dall’imposta di registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle attività statutarie, la proroga al 3 agosto 2019 del termine entro cui gli enti iscritti nei registri Onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale possono modificare i propri statuti con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, l’introduzione delle azioni di tutela agli animali tra quelle ammissibili per gli Ets. Si conferma, infine, l’ingresso di CSVnet all’interno del Consiglio nazionale del Terzo Settore.
Riportiamo alcune delle modifiche più significative:
- All'articolo 5 (“Attività di interesse generale”) , comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «speciali e pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;»
- All'articolo 32 (“Organizzazioni di volontariato”) del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «delle prestazioni dei volontari associati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati».
Sempre rispetto all’articolo 32 dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 (sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.».
Importante, quindi, mantenere stabile il numero dei soci.
- Modifiche all'articolo 59 (Composizione del Consiglio Nazionale del Terzo Settore: sono aumentate a 10 unità i rappresentanti dell’associazione di Terzo Settore più rappresentativa sul territorio nazionale, a 15 i rappresentanti di reti associative: è stato inoltre introdotto il punto d-bis, che prevede la presenza di un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti (vale a dire il CSVnet).
- Ritorna ufficialmente l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi delle OdV e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività.
L’articolo 82 (“Disposizioni in materia di imposte e tributi locali”) è stato così integrato: «Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.».
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