Precisazioni in merito alle tempistiche di adeguamento per la Riforma del Terzo Settore

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso alla fine di dicembre una nota informativa che chiarisce alcune delle questioni di diritto transitorio collegate all’applicazione del Codice del Terzo Settore, in quanto non sussistono al momento tutte le condizioni necessarie al pieno adempimento dello stesso.

Il legislatore  ha  espressamente  diversificato,  sotto  il  profilo  temporale,  l' efficacia  applicativa  di talune disposizioni: vediamo quindi quali sono i cambiamenti da attuare nell’immediato e quelli che richiederanno ulteriori delucidazioni

  1. Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore e rinnovo delle iscrizioni ai Registri preesistenti.

Per le associazioni costituite prima del  3.8.17, tutto resta com’è (per ora)

L’'articolo  53  del  codice  prevede  che  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore del codice medesimo (quindi il 3 agosto 2018) sia definita la procedura per l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore  e vengano individuati i documenti da presentare e le  modalità di deposito degli atti.

Nei centottanta giorni successivi  all'entrata  in  vigore  del  sopra  menzionato  decreto  ministeriale,  le  Regioni saranno chiamate a disciplinare i procedimenti di propria competenza riguardanti l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal  registro  medesimo,  rendendo  operativo  il  registro  entro  sei  mesi  dalla  predisposizione  della  struttura informatica. 

Associazioni  di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato hanno già da tempo dei propri registri nazionali (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome. Cosa succederà?

Non essendo attualmente attivo il RUTS, e alla luce dell’enorme numero di enti che si vedranno costretti ad apportare modifiche al proprio statuto per adeguarlo alla nuova normativa,  vanno attualmente seguite queste indicazioni:

  • Per gli enti costituiti prima del 3.8.2017 (quindi prima che entrasse in vigore il d.lgs.n.117/2017) che intendano iscriversi al Registro Regionale di propria competenza, farà fede la normativa vigente  al  momento  della  costituzione dell'organizzazione.

 I suddetti enti avranno diciotto mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge per modificare il proprio statuto, ma prima di allora potranno permanere nelle condizioni attuali.

Ciò varrà anche per le procedure di rinnovo biennale dell’iscrizione al proprio Registro Competente, che per l’anno in corso non subirà modifiche (in altre parole: se il biennio scade nel 2018, i documenti per il rinnovo andranno presentati entro il 30 giugno dell’anno corrente, così come fatto finora).

  • Gli enti costituiti dopo il 3.8.2017 dovranno rispettare quanto previsto dal d.lgs.n.117/2017, con riferimento alla natura giuridica che si sceglie per la propria organizzazione; in altre parole, non si dovranno più seguire le disposizioni della Legge Quadro sul volontariato 266/91 e la Legge 383/00 ("Disciplina delle associazioni di promozione sociale"), in quanto abrogate.

Anche in questo caso il Codice non potrà essere integralmente adottato in ogni sua parte, ma solo nelle disposizioni (si cita) applicabili in via diretta ed immediata.

Facendo un esempio pratico: non sono ancora attuabili le parti del Codice che fanno riferimento al Registro Unico (non ancora esistente), e di conseguenza neppure le norme che avrebbero reso più semplice il riconoscimento della Personalità Giuridica. Da adottare subito, invece, sono le disposizioni di cui agli artt.32 e 35 del codice, riferite alle prescrizioni  attinenti  al  numero  minimo  di   soggetti  (siano  essi  persone  fisiche  o soggetti  superindividuali).

  1. Il Bilancio Sociale e il Bilancio d’esercizio: cosa fare
  • L'articolo 14 prevede per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni l'obbligo di adottare il bilancio sociale, da redigersi  secondo  linee  guida  da  definirsi  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al termine  di  un  articolato  percorso    Non essendo state ancora delineate le linee  guida, tuttavia,  l'adozione  del  bilancio  sociale  da  parte  degli  enti  del  Terzo  settore  diventa facoltativa.
  • Indipendentemente dal relativo deposito presso il  registro unico nazionale,  tutti  gli enti del Terzo settore sono invece tenuti  alla  redazione  del  bilancio  di  esercizio,  nelle  forme  di  cui  ai  commi  1  e  2  dell'articolo 
  • L'applicazione della  norma  di  cui  all'articolo 14,comma 2,  riguardante   l'obbligo  di  pubblicazione  annuale  sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati dovrà cominciare a trovare attuazione a partire  dal 1ˆ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame.
  1. ETS, ODV, APS: che sigle usare?

Altra questione rilevante attiene alla denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS, ODV, APS.

Per queste ultime due  fattispecie, durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo dei  relativi  acronimi    da  parte  delle  organizzazioni  che  risultano  iscritte  nei  registri  di  settore,  alla  luce  della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del codice. Discorso diverso deve essere fatto per  gli enti non rientranti nelle tipologie particolari sopra indicate o non in possesso della qualifica fiscale di ONLUS.

Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore, l'acronimo  ETS,  anche  se  previsto  nella denominazione  sociale,  non  sarà  spendibile  nei  rapporti  con  i  terzi,  negli   atti,  nella  corrispondenza  e   nelle comunicazioni con il pubblico.

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