Precisazioni in merito alle tempistiche di adeguamento per la Riforma del Terzo Settore
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso alla fine di dicembre una nota informativa che chiarisce alcune delle questioni di diritto transitorio collegate all’applicazione del Codice del Terzo Settore, in quanto non sussistono al momento tutte le condizioni necessarie al pieno adempimento dello stesso.
Il legislatore ha espressamente diversificato, sotto il profilo temporale, l' efficacia applicativa di talune disposizioni: vediamo quindi quali sono i cambiamenti da attuare nell’immediato e quelli che richiederanno ulteriori delucidazioni
- Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore e rinnovo delle iscrizioni ai Registri preesistenti.
Per le associazioni costituite prima del 3.8.17, tutto resta com’è (per ora)
L’'articolo 53 del codice prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice medesimo (quindi il 3 agosto 2018) sia definita la procedura per l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e vengano individuati i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti.
Nei centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del sopra menzionato decreto ministeriale, le Regioni saranno chiamate a disciplinare i procedimenti di propria competenza riguardanti l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo, rendendo operativo il registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.
Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato hanno già da tempo dei propri registri nazionali (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome. Cosa succederà?
Non essendo attualmente attivo il RUTS, e alla luce dell’enorme numero di enti che si vedranno costretti ad apportare modifiche al proprio statuto per adeguarlo alla nuova normativa, vanno attualmente seguite queste indicazioni:
- Per gli enti costituiti prima del 3.8.2017 (quindi prima che entrasse in vigore il d.lgs.n.117/2017) che intendano iscriversi al Registro Regionale di propria competenza, farà fede la normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione.
I suddetti enti avranno diciotto mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge per modificare il proprio statuto, ma prima di allora potranno permanere nelle condizioni attuali.
Ciò varrà anche per le procedure di rinnovo biennale dell’iscrizione al proprio Registro Competente, che per l’anno in corso non subirà modifiche (in altre parole: se il biennio scade nel 2018, i documenti per il rinnovo andranno presentati entro il 30 giugno dell’anno corrente, così come fatto finora).
- Gli enti costituiti dopo il 3.8.2017 dovranno rispettare quanto previsto dal d.lgs.n.117/2017, con riferimento alla natura giuridica che si sceglie per la propria organizzazione; in altre parole, non si dovranno più seguire le disposizioni della Legge Quadro sul volontariato 266/91 e la Legge 383/00 ("Disciplina delle associazioni di promozione sociale"), in quanto abrogate.
Anche in questo caso il Codice non potrà essere integralmente adottato in ogni sua parte, ma solo nelle disposizioni (si cita) applicabili in via diretta ed immediata.
Facendo un esempio pratico: non sono ancora attuabili le parti del Codice che fanno riferimento al Registro Unico (non ancora esistente), e di conseguenza neppure le norme che avrebbero reso più semplice il riconoscimento della Personalità Giuridica. Da adottare subito, invece, sono le disposizioni di cui agli artt.32 e 35 del codice, riferite alle prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti (siano essi persone fisiche o soggetti superindividuali).
- Il Bilancio Sociale e il Bilancio d’esercizio: cosa fare
- L'articolo 14 prevede per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni l'obbligo di adottare il bilancio sociale, da redigersi secondo linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al termine di un articolato percorso Non essendo state ancora delineate le linee guida, tuttavia, l'adozione del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore diventa facoltativa.
- Indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono invece tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
- L'applicazione della norma di cui all'articolo 14,comma 2, riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1ˆ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame.
- ETS, ODV, APS: che sigle usare?
Altra questione rilevante attiene alla denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS, ODV, APS.
Per queste ultime due fattispecie, durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo dei relativi acronimi da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del codice. Discorso diverso deve essere fatto per gli enti non rientranti nelle tipologie particolari sopra indicate o non in possesso della qualifica fiscale di ONLUS.
Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore, l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
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