Retribuzione dei volontari, nomina degli amministratori e quorum assembleari per le modifiche statutarie: il Ministero fa chiarezza

È stata pubblicata nei giorni scorsi la nota n. 6214 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: sono stati forniti chiarimenti in materia di volontari e incompatibilità con qualunque forma di retribuzione, di nomina degli amministratori negli enti del Terzo settore e di validità per le assemblee in cui vengono deliberate le modifiche statutarie.

Di seguito, i punti fondamentali della nota:

Figura del volontario e incompatibilità in capo ad essa di qualunque forma di retribuzione

La retribuzione del volontario non è ammessa: non esistono deroghe a tale principio, fatta eccezione per il “rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata”, entro i limiti previsti. Questo vale anche per le cariche associative, che – così come avviene per lo status dei soci “ordinari” – sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro.

Non ci sono problemi, invece, se un soggetto che ha svolto attività retribuita per conto dell’ente intenda proporsi per una carica sociale: tuttavia sarà necessario che all’avvio dell’attività di titolare della carica sociale la prestazione retribuita sia terminata e che in costanza di incarico non ne vengano commissionate di ulteriori.

La nomina dei membri dell’organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS

Le disposizioni specifiche dell’articolo 26 al comma 2 e al comma 5 forniscono indicazioni, sempre con riferimento alla generalità delle associazioni del Terzo settore, rispettivamente circa i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dalla maggioranza dei componenti e circa il profilo dei titolari del potere di designazione.

Con riferimento alle ulteriori questioni sollevate nel quesito posto al Ministero, si ritiene che tra gli “enti senza scopo di lucro”, che possono costituire la base associativa di APS e ODV, debbano intendersi ricomprese anche le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici; conseguentemente gli stessi in qualità di associati possono concorrere alla nomina di uno o più amministratori, anche in virtù del principio disuguaglianza che deve caratterizzare tutti gli associati; tuttavia, essendo tali enti o taluni di essi, per loro natura, privi di base associativa, dovrebbe nel caso ritenersi inapplicabile il vincolo del richiamato articolo 34, comma 1 (ovvero l’individuazione da parte di tali enti dei designati tra i propri associati).

Ovviamente, la designazione/nomina di uno o più amministratori non dovrà comunque configurare situazioni di direzione, coordinamento o controllo di cui all’articolo 4, comma 2 del Codice.

Individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l’approvazione delle modifiche statutarie

In applicazione del principio di democraticità della gestione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ribadisce che il quorum rafforzato di presenze previsto per le modifiche statutarie, già in essere per tutte le associazioni riconosciute dal Codice Civile, vale anche per le associazioni non riconosciute.

L’esempio è quello, classico, della “seconda convocazione” per le assemblee, nell’ambito della quale gli enti sono autorizzati ad agire – purché si tratti di condizioni ordinarie – a prescindere dal numero delle presenze: questo non vale, appunto, per le modifiche statutarie.

Non è accettabile neppure l’escamotage di rimandare le decisioni a terze o quarte convocazioni, che possono costituire, recita la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Un indice dell’impossibilità di funzionamento dell’associazione a fronte della quale il giudice potrebbe essere chiamato ad accertare l’eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa”.

Per approfondimenti:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-n-6214-del-09072020-riscontro-quesiti-in-materia-di-CTS.pdf