• Termine del 3 agosto non tassativo per gli adeguamenti statutari: adempimenti accettabili se approvati da Assemblea Straordinaria
  • Numero minimo degli associati integrabile anche dopo l’entrata in vigore del Codice del terzo Settore

Con l’approssimarsi del termine del 3 agosto, entro il quale gli Enti del Terzo Settore sono chiamati a modificare il proprio statuto per rispondere alle disposizioni dettate dal Dlgs 117/2017 (“Codice del Terzo settore”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, a brevissima distanza, due documenti esplicativi: la prima è la nota direttoriale prot. n. 4995 del 28/05/2019, ha per oggetto la “Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV” e chiarisce gli adempimenti necessarie per gli ETS ad oggi sprovvisti di almeno 7 soci (LINK) ; la seconda, pubblicata il 31 maggio 2019 fornisce ulteriori chiarimenti sugli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore (LINK) e regalerà una sferzata di ottimismo agli enti che non hanno ancora provveduto agli adeguamenti statutari.

Partiamo quindi dalla seconda circolare, che chiarisce la decorrenza del termine di adeguamento previsto per Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), nonché gli adempimenti che dovranno effettuare gli enti con personalità giuridica.

Il ministero conferma che la scadenza per gli adeguamenti – fissata al 3 agosto 2019 – non ha natura perentoria: si riferisce infatti soltanto alla cosiddetta procedura “alleggerita”, vale a dire alla possibilità per gli enti interessati di adottare le modifiche statutarie di mero adeguamento con le maggioranze dell’assemblea ordinaria. Per gli altri enti, sarà possibile rettificare lo statuto anche dopo il 3 agosto 2019, seppure con le maggioranze rafforzate dell’assemblea straordinaria.

Il mancato rispetto del termine previsto non determina quindi la perdita delle rispettive qualifiche, né compromette l’ingresso di questi enti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), e neppure incide sulle agevolazioni fiscali applicabili nel periodo transitorio.

Odv e Aps già iscritte ai rispettivi registri (previsti dalle leggi 266/91 e 383/00, attualmente abrogate) potranno godere di un ulteriore “periodo cuscinetto”, derivante dalla trasmigrazione automatica dei dati dagli attuali registri al Runts:  una volta acquisite le informazioni, gli uffici del Registro territorialmente competenti saranno chiamati a verificare, entro 180 giorni, la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Runts. In questa sede, sarà possibile sollecitare gli enti che non si fossero ancora adeguati ad effettuare le modifiche statutarie, pena in caso contrario la mancata iscrizione al Registro. In ogni caso, prima della trasmigrazione, resta ferma la potestà delle amministrazioni competenti (prefetture, regioni) di adottare i provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri Odv e Aps in caso di statuti o condotte in contrasto con le vigenti disposizioni normative.

Per quanto concerne le Onlus, l’iscrizione andrà invece presentata direttamente al Registro Unico del Terzo Settore, considerando l’eterogeneità degli enti attualmente costituiti ai sensi del decreto legislativo 460/91 (anch’essa abrogata, in particolare dall’articolo 10 all’articolo 29). Saranno quindi gli Uffici del Runts, una volta pienamente entrati in attività, a verificare la congruenza dell’istanza di iscrizione.

Un ultimo chiarimento riguarda gli adempimenti richiesti per gli enti dotati di personalità giuridica che decidano di adeguarsi entro il 3 agosto. In particolare, “si precisa che tale scadenza si riferisce solo alla data entro la quale dovrà essere adottata la delibera di modifica statutaria (per beneficiare delle maggioranze semplificate). Viene, quindi, sgomberato ogni dubbio sull’interpretazione della disposizione in parola, che in questa fase transitoria ha fatto registrare posizioni contrastanti da parte di alcune regioni e prefetture, che entro il termine di agosto chiedevano non solo la delibera assembleare ma anche adempimenti ulteriori, come la registrazione dell’atto e il provvedimento di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’amministrazione competente” (Fonte: Il Quotidiano del Fisco de Il Sole 24 ore, 1/06/19).

Cosa succede, invece, rispetto al numero minimo degli associati?

Il Codice del Terzo Settore prevede esplicitamente che gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017) siano costituiti da almeno sette associati persone fisiche o, rispettivamente, tre Odv/Aps. Un adempimento con valore retroattivo, che richiederà l’adeguamento anche degli enti costituiti in precedenza. Sì, ma entro quando?

Con la nota del 28 maggio numero 4995/2019, il Ministero chiarisce che gli enti potranno mettersi in regola anche con un atto successivo che affermi o ribadisca la volontà di essere Odv o Aps.

Tale atto dovrà essere adottato con il consenso del numero minimo di soci previsto per l’assunzione della qualifica e essere antecedente alla richiesta di iscrizione nei registri del volontariato e dell’associazionismo sociale. Così facendo, gli enti nati in questa fase transitoria di attuazione della riforma avranno un notevole risparmio in termini procedurali e di risorse impiegate, evitando infatti di sostenere i costi per la costituzione di un nuovo soggetto e per lo scioglimento di quello esistente. Le uniche spese saranno quelle connesse alla seconda delibera di modifica statutaria, che se l’ente ha personalità giuridica dovrà rivestire la forma notarile e, in ogni caso, dovrà essere registrata presso l’agenzia delle Entrate.

Per info:

Nota direttoriale prot. n. 4995 del 28/05/2019, “Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV”

Circolare MLPS n°13 del 31/05/19, “Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori chiarimenti”.