Il CSV Asso.Vo.Ce. a sostegno degli ETS ODV con consulenza e pubblicazione on line 

È entrato in vigore dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti – tra cui specifiche categorie di enti di terzo settore – che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione.

La fonte di riferimento è rappresentata dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit. Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalla Circolare del Ministero del Lavoro, n. 2 dell’11 gennaio 2019.

L’obbligo in questione si applica – con riferimento alle cifre effettivamente incassate nel periodo che intercorre tra il  1 gennaio e il  31 dicembre 2019 - anzitutto alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:

  • delle pubbliche amministrazioni (art.1, c.2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165);
  • dei soggetti (art.2-bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33).

Sono inoltre soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto “associazioni”), e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Cosa dichiarare?

Non tutte le cifre percepite rientrano nel computo del 10mila euro: vanno infatti conteggiati soltanto “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Non vanno inseriti quindi eventuali apporti economici di natura commerciale con gli enti pubblici; sembrerebbero esclusi dal computo anche i ricavi del 5 per mille, in quanto il decreto esclude di fatto i contributi “di carattere generale”. Devono essere invece riportati i beni “strumentali”: nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà infatti far riferimento al valore dichiarato dalla Pa che ha attribuito il bene in questione.

La Circolare ministeriale ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le informazioni da pubblicare

La Circolare ministeriale ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);

la denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);

la somma incassata (per ogni singolo rapporto);

la data di incasso;

la causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come liberalità oppure come contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente).

Qui il modello diffuso da CSVnet, da integrare con tutte le informazioni necessarie. https://www.cantiereterzosettore.it/images/Documenti/Modello_di_rendicontazione_dei_contributi_pubblici.doc

Le sanzioni previste

Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista (anche per le associazioni, le fondazioni e le Onlus) in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute. Il soggetto competente a disporre tali sanzioni sarà la pubblica amministrazione che ha erogato il beneficio.

Le modalità e i termini di pubblicazione

Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) pubblicano entro il 30 giugno 2020 i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”.

La Circolare ministeriale ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Sempre secondo la Circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

Cosa può fare il CSV per le OdV?

Il CSV Asso.Vo.Ce. metterà a disposizione degli ETS OdV che ne faranno richiesta uno spazio per la pubblicazione dei propri dati nella Banca dati delle associazioni, direttamente nel profilo associativo.

Il servizio è dedicato in via prioritaria alle OdV che non abbiano a disposizione spazi virtuali di propria competenza: tutte le altre OdV potranno comunque adoperare la piattaforma messa a disposizione dal CSV Asso.Vo.Ce. con l’accortezza, tuttavia, di privilegiare i propri canali istituzionali. Obbligatoria per tutti sarà, infine, la pregressa registrazione al database di Asso.Vo.Ce.

Per accedere al servizio, le OdV dovranno mandare all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., su carta intestata dell’associazione, firmata e scansita in formato pdf, un documento attestante le informazioni richieste dal Ministero (in allegato l’esempio di fac – simile diffuso da CSVnet https://www.cantiereterzosettore.it/images/Documenti/Modello_di_rendicontazione_dei_contributi_pubblici.doc , da integrare con le informazioni necessarie). A tale informativa andranno allegati il documento di identità del legale rappresentante e questa dichiarazione https://www.csvassovoce.it/public/Dichiarazione_Vantaggi-PA-OdV.doc  , adeguatamente compilata, firmata e scannerizzata in formato pdf.

Per maggiori informazioni sulla compilazione del rendiconto è possibile prenotare un appuntamento con il dott. Commercialista Giuseppe Raffone al numero 0823/326981.